Il termine “sistema anticaduta” indica l’impianto di protezione contro le cadute dall’alto e comprende le linee vita e i sistemi di ancoraggio puntuale.
Pur essendo il termine “linea vita” entrato a far parte del normale lessico di tutti, esso individua i dispositivi di ancoraggio lineari.
I sistemi anticaduta per coperture e tetti sono molteplici e ben più che la sola linea vita. Per questo è fondamentale affidarsi a dei tecnici abilitati per studiare la miglior soluzione per la messa in sicurezza della vostra copertura.
L’ Articolo 115 del TUSL prevede che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali:
• Assorbitori di energia
• Connettori
• Dispositivi di ancoraggio
• Cordini
• Dispositivi retrattili
• Guide o linee vita flessibili
• Guide o linee vita rigide
• Guide o linee vita rigide
Ricordiamo inoltre che l’esigenza di prevenire le cadute dall’alto non riguarda certamente solo l’ambito delle coperture; i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto vanno utilizzati in tutti i lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva.
I controllori compilano e sottoscrivono le schede di verifica suddivise per classificazione dei dispositivi, e relative ad un gruppo omogeneo o al singolo dispositivo di ancoraggio.
I controllori compilano e sottoscrivono il verbale di ispezione e provvedono alle seguenti operazioni conclusive: aggiornamento della documentazione esistente, relativamente al registro degli accessi ed al registro di ispezione e manutenzione e non agli altri elaborati costituenti l’elaborato Tecnico di Copertura (ETC) o la documentazione in dotazione messa a disposizione, indicazione se i dispositivi risultano utilizzabili dopo la verifica. In occasione dell’ispezione viene predisposta una documentazione fotografica che viene mantenuta presso gli archivi dell’azienda.
In caso di ispezione periodica con esito negativo per rilevamento difetti o inconvenienti o rilevamento di un evento dannoso (caduta) l’incaricato dell’ispezione comunica alla proprietà la messa fuori servizio di alcuni o tutti i dispositivi / sistemi ed indica che risulta obbligatoria l’ispezione straordinaria a cura di un tecnico specializzato (Ispettore UNI 11560:2022).
Blugestiam Srl ha nel proprio organico personale che ha conseguito la certificazione a norma 11900:2023, come installatore avanzato rilasciato da Dekra Italia. La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio (linea vita) di cui alla uni 11560:2022.
TESTO ANCORA DA INSERIRE
TESTO ANCORA DA INSERIRE
TESTO ANCORA DA INSERIRE
TESTO ANCORA DA INSERIRE
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute , dispositivi di ancoraggio.
La norma specifica i requisiti per le prestazioni e i metodi di prova associati per dispositivi di ancoraggio mono – utente che sono intesi per essere RIMOSSI dalla struttura. Questi dispositivi di ancoraggio incorporano punti di ancoraggio stazionari o mobili progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione personale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363.
La norma specifica anche i requisiti per la marcatura e per le istruzioni per l’uso e una guida per l’installazione.
Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova.
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio, che comprendono punti di ancoraggio fissi o mobili, destinati all’installazione PERMANENTE su o nella copertura, progettati per:
La norma fornisce inoltre i requisiti per la marcatura e le istruzioni per l’uso, e una guida per l’installazione. È basilare considerare che, nonostante siano specificati i requisiti e i metodi di prova per dispositivi di ancoraggio installati in strutture da simulare specificamente, la conformità ai requisiti di questa norma non sostituisce in alcun modo la verifica relativa al sistema di ancoraggio installato su o nella struttura specifica di installazione.
La norma non si applica a:
Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n.20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n.5/R”.
La norma fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio in copertura (di seguito indicati “sistemi di ancoraggio”). Essa fornisce altresì utili indicazioni per la loro progettazione. La norma tratta i sistemi di ancoraggio puntuali, lineari e combinati, destinati all’installazione permanente da utilizzare congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute e fornisce i principi per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall’alto inerente i lavori sulle coperture. La presente norma non tratta i rischi connessi a pericoli diversi da quello delle cadute dall’alto. La presente norma non fornisce i criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di protezione collettiva da utilizzare in copertura.
Attività professionali non regolamentate – Installatore di sistemi di ancoraggio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità.
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale dell’installatore di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, ossia la figura professionale che effettua il montaggio, lo smontaggio e le ispezioni del sistema di ancoraggio di cui alla UNI 11560.
La Blugestiam si occupa della prevenzione dei rischi in copertura, mediante la disciplina degli accessi e la gestione degli impianti anticaduta, a tutela delle responsabilità di legge dei proprietari e degli amministratori.